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home/Knowledge Base/- FATTURAZIONE ELETTRONICA -/FATTURAZIONE ELETTRONICA – Novità fatturazione 2.0 da novembre 2020

FATTURAZIONE ELETTRONICA – Novità fatturazione 2.0 da novembre 2020

611 Vedi 1 10 Novembre 2020 Ultimo aggiornamento 30 October 2024

INTRODUZIONE

Da novembre 2020 è stato rilasciato un aggiornamento software importante che prevede la possibilità di gestire le fatture elettroniche con i nuovi parametri imposti dall’Agenzia delle Entrate, che diventeranno obbligatori a partire dal 1 gennaio 2021.


UTILIZZO

1) NUOVI CODICI NATURA

Il codice “Natura” è un codice per i soggetti passivi, per i quali non è applicabile l’IVA in relazione all’operazione documentata.

Nella fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura” se i campi relativi all’aliquota e all’imposta hanno valore pari a zero.

I nuovi codici “natura” adottati dall’Agenzia delle Entrate sono quelli indicati in rosso: 

Specifiche tecniche versione obbligatoria da 01/01/21
N1 Operazioni escluse
N2 Operazioni non soggette (non sarà più va­lido dall’1.1.2021)
N2.1 Operazioni non soggette a IVA ai sen­si degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 Altre operazioni non soggette
N3 Operazioni non imponibili (non sarà più valido dall’1.1.2021)
N3.1 Non imponibili – Esportazioni
N3.2 Non imponibili – Cessioni intracomu­ni­tarie
N3.3 Non imponibili – Cessioni verso San Marino
N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Non imponibili – A seguito di dichiara­zioni di intento
N3.6 Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) (non sarà più valido dal­l’1.1.2021)
N6.1 Inversione contabile – Cessione di rot­ta­mi e di altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – Subappalto nel set­­tore edile
N6.4 Inversione contabile – Cessione di fab­bricati
N6.5 Inversione contabile – Cessione di te­le­fo­ni cellulari
N6.6 Inversione contabile – Cessione di pro­dotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – Prestazioni del com­parto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – Operazioni del set­tore energetico
N6.9 Inversione contabile – Altri casi
N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

OPERAZIONI NON SOGGETTE

Il codice “Natura” N2 viene sostituito obbligatoriamente dal 01/01/21:

  •       il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72 (es. prestazione di servizi “generici” effettuata nei confronti di committente soggetto passivo in altro Stato);
  •       il codice N2.2 identifica le altre operazioni non soggette a IVA (es. cessione di denaro, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda).

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Le codifiche previste dalla nuova versione consentono di descrivere con un maggior grado di dettaglio le operazioni non imponibili. Di seguito approfondito ogni codice:  

Codice “Natura” Tipologia dell’operazione Riferimento normativo Modello IVA 2020
 

 

 

N3.1

 

 

 

 

Cessioni all’esportazione (incluse le operazioni c.d. “triangolari”). Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 Rigo VE30 campo 2
Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72
Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea. Art. 50-bis

co. 4 lett. g) del DL 331/93

N3.2 Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.). Art. 41

del DL 331/93

Rigo VE30 campo 3
Cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari. Art. 58

del DL 331/93

Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell’Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato. Art. 50-bis

co. 4 lett. f) del DL 331/93

N3.3 Operazioni con la Repubblica di San Marino. Art. 71 del DPR 633/72 Rigo VE30 campo 4
N3.4 Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.). Art. 8-bis del DPR 633/72 Rigo VE30 campo 5
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in espor­tazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.). Art. 9 del DPR 633/72
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei con­fronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc. Art. 72 del DPR 633/72
N3.5 Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (dietro presentazione di dichiarazione di inten­to). Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72 Rigo VE31
N3.6 Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA. Art. 50 co. 4 lett. c)

del DL 331/93

Rigo VE32
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA. Art. 50 co. 4 lett. e)

del DL 331/93

Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro. Art. 50 co. 4 lett. i)

del DL 331/93

Prestazioni di servizi rese fuori dall’Unione europea da agenzie di viaggio e turismo (DM 30.3.99 n. 340). Art. 74-ter del DPR 633/72

INVERSIONE CONTABILE

Un intervento significativo è stato operato anche con riferimento all’inversione contabile. Il codice “Natura” N6 è stato sostituito da ben 9 differenti codifiche:

Codice “Natura” Tipologia dell’operazione Norma di riferimento Modello IVA 2020
N6.1 Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc. Art. 74 co. 8

del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 2
N6.2 Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Art. 17 co. 5

del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 3
N6.3 Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappal­tatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore. Art. 17 co. 6 lett. a)

del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 4
N6.4 Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le qua­li il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72). Art. 17 co. 6 lett. a-bis)

del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 5
N6.5 Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pub­blico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. Art. 17 co. 6 lett. b)

del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 6
N6.6 Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali micropro­ces­sori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consuma­tore finale. Art. 17 co. 6 lett. c)

del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 7
N6.7 Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. Art. 17 co. 6 lett. a-ter)

del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 8
N6.8 Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra. Art. 17 co. 6 lett. d-bis)

del DPR 633/72

Rigo VE35 campo 9
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica. Art. 17 co. 6 lett. d-ter)

del DPR 633/72

Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto pas­si­vo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72. Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72

2) NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”

Le nuove specifiche tecniche consentono anche al soggetto passivo di effettuare l’integrazione elettronica della fat­tu­ra (sia nel caso di inversione contabile “interna” sia nel reverse charge “esterno”), di emet­tere au­tofat­tura o di regolarizzare il c.d. “splafonamento” utilizzando appositi codici “TipoDocumento”, che si affiancano a quelli preesistenti.

Specifiche tecniche

versione old

Specifiche tecniche

versione 1dal 01/01/21

TD01 Fattura TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella TD06 Parcella
    TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
    TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
    TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
    TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72
TD20 Autofattura TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
    TD21 Autofattura per splafonamento
    TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
    TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
    TD24 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
    TD25 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72
    TD26 Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72
    TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

3) ALTRE NOVITÀ

Fra le altre novità si segnalano, in particolare, le seguenti:

  •       l’inserimento di nuovi codici “TipoRitenuta”: RT03 (Ritenuta contributo INPS), RT04 (Ritenuta contributo ENASARCO), RT05 (Ritenuta contributo ENPAM), RT06 (Ritenuta altro contributo previdenziale);
  •       l’introduzione del nuovo codice “ModalitàPagamento” MP23 (PagoPA);
  •       qualora sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”; l’indicazione dell’importo non è, invece, più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).

CONFIGURAZIONI SUL SOFTWARE

In merito a questi nuovi tracciati di fatture elettroniche si dovranno modificare le tabelle sul gestionale, come da immagine:


CONSIDERAZIONI

Per sapere quali codici sono gestiti dalla tua azienda e quali devono quindi essere inseriti nel software, ti invitiamo a contattare il tuo consulente fiscale.

Tags:FATTURAZIONEFATTURAZIONE ELETTRONICA

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